
Assegni e bonifici, valuta per il beneficiario. 
Dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i 
bonifici, gli assegni circolari non potrà superare un giorno lavorativo 
successivo alla data del versamento. Per gli assegni bancari non potrà mai 
superare tre giorni
Assegni e bonifici, disponibilità economica per il beneficiario. Dal 1° 
novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può 
mai superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento per 
bonifici e assegni circolari, mentre per gli assegni bancari non potrà andare 
oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A 
decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai 
superare i 4 giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. 
Banche e fondi. Per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti 
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 
284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza. I fondi 
servono per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development 
Association), sportello confessionale della Banca Mondiale. Per il primo 
semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei ritardi nell'attivazione 
di iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla 
ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di 
procedure negoziali già chiuse con le istituzioni. 
Massimo scoperto: tetto allo 0,5 per cento. L'ammontare del corrispettivo 
omnicomprensivo non può superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo 
dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il ministro 
dell'Economia, con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza 
delle prescrizioni del presente articolo. Le disposizioni sono operative dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra 
estiva.
Sistema di "Export banca". Il ministro dell'Economia con propri decreti 
autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio 
di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di 
"export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere 
attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi previsti 
dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con 
modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le operazioni per sostenere 
l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da 
garanzia o assicurazione della Sace spa. La disposizione ha lo scopo di 
consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto 
legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le 
operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa. 
Surrogazione del mutuo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona 
entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla 
banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini 
dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire 
il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di 
ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla 
banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a 
quest'ultima. Le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto di manovra estiva.