
Accelerazione degli ammortamenti. 
Entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di 
ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988), 
compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno 
strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata 
incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che 
producono risparmio energetico. 
Autoimprenditorialità. Il provvedimento estende l'incentivo attualmente 
previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 
2009-2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario 
del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui voglia intraprendere 
un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in 
cooperativa. Per l'autoimprenditorialità prevista in via sperimentale per gli 
anni 2009-2010, la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione 
salariale per le mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di 
lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di 
mobilità per un numero di mensilità non superiore a 12.
Compensazioni dei crediti fiscali. Riorganizzato il sistema delle 
compensazioni fiscali, con lo scopo di contrastare gli abusi e per incrementare 
la liquidità delle imprese. Fra le novità la compensazione del credito annuale o 
relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro 
annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito 
emerge. 
Detassazione degli investimenti in macchinari. Esclusione 
dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in 
macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 
(provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007), 
fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 
30 giugno 2010. Per i periodi d'imposta in cui si applica l'agevolazione e per 
il successivo (2011), l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
dell'imposta sul reddito delle società è calcolato assumendo come imposta del 
periodo per il quale è dovuto l'acconto e come imposta del periodo precedente 
quella che si sarebbe determinata in assenza della disposizione.
Internazionalizzazione delle imprese e sistema "Export banca". Per 
sostenere l'internazionalizzazione delle imprese nel decreto è stata introdotta 
una norma sul sistema "Export Banca". Il ministro dell'Economia con propri 
decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al 
servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema 
integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse 
pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa con 
l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 
185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le 
operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le 
operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace.
Premio di occupazione. In via sperimentale nel 2009 e nel 2010 l'impresa 
di appartenenza può impiegare i lavoratori in cassa integrazione in progetti di 
formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva 
connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nel progetto avviene in 
base a un accordo specifico tra le parti sociali stipulato presso il ministero 
del Lavoro. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione 
(80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al 
reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda. L'onere di questo 
intervento è valutato in 20 milioni di euro per il 2009 e in 150 milioni per il 
2010, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Sarà un 
decreto Lavoro, di concerto con l'Economia, da emanare entro 30 giorni, a 
disciplinare le modalità attuative.
Riduzione del costo dell'energia. La norma prevede che il ministro dello 
Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
adotti con decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun 
soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di 
trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato 
al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un 
volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali 
non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di 
vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente 
il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che 
evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas.
Svalutazione 
fiscale dei crediti in sofferenza. 
La modifica al Tuir introdotta aumenta, con riferimento alle banche e agli altri 
enti e società finanziari (art. 1 D.Lgs. 87/1992), la quota deducibile delle 
svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50% e contemporaneamente modifica la durata del 
periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in 
bilancio eccedenti il limite, relativamente all'ammontare che eccede la media 
dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti, produce una maggiore 
deducibilità rispetto alla normativa vigente. Le svalutazioni al di fuori della 
deroga mantengono le regole attualmente vigenti.
Tempestività nei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Nell'ambito 
della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali le 
pubbliche amministrazioni dovranno adottare entro il 31 dicembre 2009 misure 
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni 
adottate sul sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che 
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole della finanza pubblica. La violazione di questo obbligo comporta 
responsabilità disciplinari e amministrative. Questa ultima disposizione non si 
applica alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, compresi 
i policlinici universitari, gli rccs pubblici, anche trasformati in formazioni.