
Accelerazione ammortamenti
(art. 6 ) Entro il 31 dicembre 2009,
prevista la revisione dei coefficienti di ammortamento (Decreto Ministro 
delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con i coefficienti per i beni 
industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener 
conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata 
tecnologia, sottoposti a un rapido processo di obsolescenza o che producono un 
maggior risparmio energetico.
Alitalia 
(art. 19, co. 3-4). I rimborsi per i 
piccoli obbligazionisti Alitalia salgono al 70,97%. Saranno rimborsati anche gli 
azionisti che potranno cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un 
controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni 
nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento. Lo stanziamento per i 
piccoli risparmiatori passa da 100 milioni a 330 milioni di euro e il tetto ai 
rimborsi è fissato a 100mila euro per ciascun obbligazionista e 50mila euro per 
ciascun azionista. Il termine per il concambio di obbligazioni-azioni viene 
fissato al 31 agosto 2009 (attualmente per le obbligazioni era al 10 luglio 
2009). L'indennizzo a chi possiede bond Alitalia sale al 70,97% del valore 
nominale, pari a 0,262589 euro per singola obbligazione. I titolari di azioni 
della vecchia Alitalia, ora in amministrazione straordinaria, hanno invece il 
diritto di cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un controvalore 
determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese 
di negoziazione ridotto del 50%, pari a 0,2722 euro per singola azione. In 
cambio, gli stessi azionisti avranno titoli di stato di nuova emissione, senza 
cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di mille 
euro.
Assunzioni precari
(art. 17, co. da 10 a 19). Previste 
dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Per il triennio 2010-2012 percorso di 
reclutamento speciale, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur 
avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare 
dei percorsi di stabilizzazione previsti, essendo la vigenza degli stessi 
limitata al 31 dicembre 2009. E' data possibilità, anche, alle amministrazioni 
di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40 per cento dei 
posti complessivi messi a concorso. Importante novità, poi, sul fronte validità 
graduatorie. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni 
delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate 
al 31 dicembre 2010.
Autoimprenditorialità 
(art. 1, co. 7-8). Estensione dell'incentivo 
attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari 
per gli anni 2009 - 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, anche, al 
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui 
lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare 
una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa. Il lavoratore, 
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione, deve 
dimettersi dall'impresa di appartenenza. Sempre sul fronte auto 
imprenditorialità, prevista, anche, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, 
la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le 
mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di lavoratore licenziato 
in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero 
di mensilità non superiore a dodici.
Banche e fondi
(art. 25). Per adempiere agli 
impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi 
internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in 
soli termini di competenza. I fondi serviranno per la ricostituzione del Fondo 
Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca 
Mondiale. Per il primo semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei 
ritardi nell'attivazione di iniziative legislative di rifinanziamento della 
partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi 
internazionali, a fronte di procedure negoziali già chiuse con le istituzioni.
Bonifici e assegni
(art. 2, co. 1). A tutela dei 
risparmiatori, (a pena di nullità di qualsiasi eventuale patto contrario)  dal 
1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di bonifici e assegni 
circolari non potrà superare il giorno lavorativo successivo alla data di 
versamento. Per gli assegni bancari, i giorni sono 3. Per quanto riguarda, 
invece, la disponibilità economica per il beneficiario, sempre dal 1° novembre 
prossimo, la data di disponibilità non potrà mai superare 4 giorni lavorativi 
successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari, mentre per 
gli assegni bancari non potrà andare oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla 
data del versamento. Un regime destinato a cambiare dal 1° aprile 2010, dove per 
tutti i titoli la data di disponibilità economica non potrà superare i 4 giorni.
Cassa integrazione 
straordinaria (art. 1, co. 5). 25 
milioni di euro per il 2009 destinati al rifinanziamento delle proroghe a 24 
mesi dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti per 
crisi aziendale, in particolare per la cessazione dell'attività dell'intera 
azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di 
essi.
Compensazioni 
crediti fiscali (art. 10). 
Riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo di 
contrastare gli abusi e per incrementare la liquidità delle imprese. Fra le 
principali novità, un controllo più incisivo sulla spettanza del credito Iva 
annuale chiesto a rimborso e la compensazione del credito annuale o relativo a 
periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può 
essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ciò 
consente all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati 
comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in 
compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Si riconosce, poi, 
ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, la 
possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale Iva, 
nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in 
compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità 
per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito Iva annuale 
eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione 
unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge. Altra novità 
riguarda curatori fallimentari e commissari liquidatori. Per sveltire i compiti 
delle Entrate, si individua il canale telematico, quale unica modalità di 
presentazione del modello per l'esposizione dei dati Iva relativi alla parte 
dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale 
(modello Iva 74-bis). Semplificazioni in arrivo, poi, pure, per i contribuenti 
titolari di partita Iva, per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di 
presentazione della comunicazione dati Iva se presentano la dichiarazione 
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio. Sale 
fino a 700mila euro, infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il limite massimo 
di crediti d'imposta e contributivi compensabili (fissato, a decorrere dal 1° 
gennaio 2001, in un miliardo di lire per ciascun anno solare).
Contratti di solidarietà
(art. 1, co. 6). In via sperimentale 
per il 2009 e il 2010 è prevista la stipula di contratti di solidarietà che 
prevedono un aumento del trattamento pari al 20% del trattamento retributivo 
perso a seguito della riduzione di orario, per una durata massima fino al 31 
dicembre 2010. L'aumento è nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2009 
e di 80 milioni per l'anno 2010. Tutti soldi provenienti dal Fondo sociale per 
l'occupazione e la formazione. Toccherà a un decreto Lavoro, di concerto con via 
XX Settembre, stabilire le modalità di attuazione della disposizione.
Contrasto 
all'arbitraggio fiscale internazionale 
(art. 13). Si vuole evitare indebiti arbitraggi fiscali, subordinando l'accesso 
a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare 
riferimento a operazioni infragruppo, a una verifica di effettività sostanziale. 
Tra le novità in arrivo, si afferma, in particolare, ai fini della 
disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico 
del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che 
abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, 
finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di 
insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o 
dei ricavi della società controllata estera derivino da operazioni effettuate 
nel predetto mercato. Si esclude, poi, la possibilità di disapplicare la 
disciplina CFC, qualora i proventi della società o ente estero controllato, per 
oltre il 50%, derivino da una o più delle seguenti fonti: gestione, detenzione o 
investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, 
oppure cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla 
proprietà industriale, letteraria o artistica prestazioni di servizi nei 
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o 
l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa 
società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi 
finanziari.
Copertura 
finanziaria (art. 16). La norma detta 
disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori 
entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto. Si 
specifica, inoltre, che le (eventuali) maggiori entrate derivanti dal decreto e 
non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, siano, comunque, 
destinate a incrementare la dotazione del fondo per interventi strutturali di 
politica economica (legge 307/2004) e all'attuazione delle manovre di bilancio 
per il 2010 e per gli anni successivi. 
Corte dei conti
(art. 17, co. 30-31). Il controllo dei 
giudici contabili anche sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a 
soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Viene, poi, previsto, in 
materia di coordinamento della finanza pubblica, che il presidente della Corte 
possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale 
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di 
controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di 
particolare rilevanza.
Derivati 
(art. 17, co. 32). Si autorizzano, in attesa 
dell'emanazione del regolamento del ministero dell'Economia diretto 
all'individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti 
finanziari derivati che regioni, province autonome, enti locali possono 
concludere, le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le 
operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni 
economiche e dei mercati finanziari. Si prevede che tale ristrutturazione debba 
essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della 
sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con il supporto del 
beneficio previsto nell'ambito del piano di rientro di cui legge 311/2004, 
previa autorizzazione e sotto la vigilanza di via XX Settembre.
Detassazione utili 
reinvestiti in macchinari (art. 5).
Per sostenere, in questo periodo di forte crisi, l'export dei prodotti 
italiani all'estero, stabilita l'esclusione dall'imposizione sul reddito di 
impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature 
compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore 
delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. La norma in esame prevede 
che l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che 
l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due 
annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e 
versamento degli acconti. Per quanto riguarda, poi, le attività industriali 
soggette a rischi di incidenti sul lavoro, si subordina la concessione degli 
incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. A 
fini antielusivi, si prevede che l'incentivo fiscale è revocato se 
l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a 
finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta 
successivo all'acquisto.
Enac 
(art. 17, co. 33-34). L'Enac potrà destinare a 
spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza, la quota 
dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato, 
previa individuazione degli interventi dal ministero delle Infrastrutture e 
trasporti. 
Energia meno cara
(art. 3). Per famiglie e imprese. 
Previsto, infatti, che, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei 
mercati dell'energia, il ministro dello Sviluppo economico, su proposta 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti, con decreto, misure che 
vincolino, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno 
termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota 
superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato 
nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas 
pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non 
discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità di settore. 
Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale è fissato, 
con decreto dello Sviluppo economico, con riferimento ai prezzi medi dei mercati 
europei rilevanti e prevedendo, anche, un riscontro di congruenza tra il prezzo 
da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal 
cedente. Chiarito, poi, che l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di 
vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente 
il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, 
sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un 
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas. Spetterà all'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas consentire un'efficiente gestione dei volumi del 
gas ceduto, adeguando, tra l'altro, la disciplina del bilanciamento del gas 
naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei 
clienti finali, anche industriali, e introducendo, pure, nelle tariffe di 
trasporto del gas naturale, misure di regressività che tengano conto della 
struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere 
dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto.
Enti pubblici 
inutili e lotta agli sprechi (art. 17, 
co. da 1 a 9). Si sposta al 31 ottobre 2009 il termine per la 
soppressione automatica di tutti quegli enti pubblici non economici che non 
abbiano, ancora, emanato i regolamenti di riordino. Sempre entro il 31 ottobre 
prossimo, dovranno essere adottati, anche, tutti i provvedimenti di 
trasformazione, soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi 
pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, 
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento , di incrementare 
l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Tra i principi e criteri 
direttivi degli emanandi provvedimenti, spicca la riduzione del numero degli 
uffici dirigenziali esistenti. Se non si ottengono i risparmi previsti, viene 
disposto, quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni. Vengono 
comunque fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione 
alla peculiarità di taluni settori (polizia, forze armate, vigili del fuoco, 
magistrati, comparto scuola e università).
Export banca
(art. 8). Il ministro dell'Economia con 
propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti 
spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema 
integrato di "export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono 
essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi 
previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito 
con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano, anche, le operazioni per 
sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono 
assistite da garanzia o assicurazione della Sace spa. La disposizione ha lo 
scopo di consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) 
del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese 
quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa.
Falsi invalidi
(art. 20). Norme più stringenti 
per contrastare le frodi in materia di invalidità civile. Dal 1° gennaio 2010 
per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità civile, 
handicap e disabilità, le commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un 
medico Inps come componente effettivo. L'accertamento definitivo sarà effettuato 
dall'Inps, che ha, anche, il compito di accertare la permanenza dei requisiti 
sanitari nei confronti dei titolari di invalidità. In caso di comprovata 
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari è prevista l'immediata 
sospensione cautelativa del pagamento, da notificare entro trenta giorni dalla 
data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di 
revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti 
prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono 
rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti 
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di 
responsabilità. Sempre dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in 
tema di invalidità si presentano all'Inps, complete della certificazione 
sanitaria attestante la natura delle infermità invalidanti. Sarà compito 
dell'Inps trasmettere alle Asl in tempo reale, in via telematica, le domande. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della manovra sarà nominata dal ministro 
del Lavoro, di concerto con l'Economia, una commissione per aggiornare le 
tabelle che indicano le percentuali di invalidità civile.
Firma autografa in atti di 
liquidazione, accertamento e riscossione 
(art. 15, co. 7-8). La firma autografa prevista 
sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che 
disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e 
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione 
dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi 
informativi automatizzati. La norma ha come scopo quello di rendere più 
efficienti le attività istituzionali seriali, fermo restando la validità 
dell'atto amministrativo. Un provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e 
del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
individuerà gli atti interessati dalla disposizione.
Gestioni in house
(art. 19, co. 5). Le amministrazioni 
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono 
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e 
nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le 
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su 
propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei 
confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di 
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse 
finanziarie dei fondi stessi.
Giochi 
(art. 21). I Monopoli avranno il compito di 
avviare le attività necessarie alla realizzazione di una nuova procedura di 
selezione per la raccolta e la gestione delle lotterie nazionali a estrazione 
istantanea e differita, considerato l'approssimarsi della scadenza della 
concessione in corso. La norma introduce la possibilità, da parte di più 
soggetti, di vedersi attribuita la concessione per l'esercizio del medesimo 
gioco, all'esito di una procedura di selezione aperta, nel rispetto della 
normativa nazionale e comunitaria. Il sistema di aggiudicazione si basa sulla 
"offerta economicamente più vantaggiosa" da valutarsi principalmente in ragione 
dell'offerta al pagamento di una somma, a titolo di una tantum, individuata 
attraverso il sistema del rialzo, rispetto a una base d'asta di partenza che sia 
in grado di assicurare maggiori entrate, in misura non inferiore 
complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni nell'anno 
2010. La disposizione contiene, inoltre, una serie di criteri per la redazione 
del relativo bando in funzione di perseguire i preminenti interessi pubblici 
della sicurezza del gioco, della efficacia ed efficienza del sistema 
organizzativo, specie quello connesso al pagamento delle vincite e relativo 
sistema dei flussi finanziari, quello connesso a un effettivo controllo del 
pay-out, nonché quello della capillarità e efficienza della rete distributiva. 
Le concessioni così attribuite, eventualmente rinnovabili per non più di una 
volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in 
2 periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per 
il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della 
gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° 
semestre del 5 anno di concessione.
Indennità di 
trasferta e lavoro straordinario (art. 
17, co. 35). Si indirizzano le risorse derivanti dalle agevolazioni fiscali e 
contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario, a tutt'oggi 
non utilizzate e disponibili, alle diverse finalità di protezione ambientale e 
per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi 
all'utilizzo delle infrastrutture. 
Indice indirizzi 
amministrazioni pubbliche (art. 17, co. 
29). Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, è 
istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale 
sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le 
informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da 
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio 
di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le 
amministrazioni e i cittadini.
Interventi urgenti 
reti energia (art. 4). Sarà un 
dpcm, sentiti gli enti locali interessati, a individuare gli interventi relativi 
a reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia, realizzati con capitale 
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni 
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del Belpaese e che 
devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Ogni intervento, 
dichiarato indifferibile, sarà seguito da un commissario ad hoc che emana gli 
atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al 
finanziamento, alla progettazione, all'autorizzazione, alla realizzazione e 
all'effettiva realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie e con poteri sostitutivi e derogatori.
Lavoro flessibile 
(art. 17, co. 26-27). Al fine di 
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre 
di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite dalla Funzione Pubblica, 
le amministrazioni sono tenute a redigere un analitico rapporto informativo 
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 
gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo 
interno.
Lotta ai paradisi 
fiscali (art. 12). Giro di vite 
su elusione ed evasione internazionale. Con una norma presuntiva, si stabilisce 
che investimenti e attività finanziarie fatte da italiani in paradisi fiscali 
sono illegali e vanno considerati come redditi sottratti a tassazione. Le 
Entrate istituiranno, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità 
speciale per pizzicare i furbi. Le disposizioni danno attuazione alle intese che 
sono state raggiunte fra Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (Ocse) in materia di emersione di attività economiche e 
finanziarie detenute da Paese con regimi fiscali privilegiati. Lo scopo è quello 
di migliorare il livello di trasparenza fiscale (attualmente insoddisfacente) e 
incrementare la cooperazione amministrativa fra Stati.
Massimo scoperto
(art. 2, co. 2). Previsto che 
l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non possa superare lo 0,5%,per 
trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di 
remunerazione. La novità sarà operativa dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto di manovra estiva. Il ministro dell'Economia, 
con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo.
"Mille" proroghe
(artt. 23 e 24). Tra le principali, si 
segnala lo slittamento in materia di trasporto di persone mediante autoservizi 
non di linea. Bisognerà aspettare il 31 dicembre 2009, per consentire la 
conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il ministero 
delle Infrastrutture, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni 
di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della 
normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente. 
Proroga, poi, ma non oltre il 31 dicembre 2009, per la possibilità per i 
consulenti finanziari non iscritti all'albo (ancora da emanare) di continuare a 
esercitare l'attività di intermediazione. Avranno, invece, tempo fino al 31 
dicembre 2010, le strutture alberghiere, con oltre 25 posti letto, per 
completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in 
materia di prevenzione incendi. Proroghe ad hoc sono previste per l'Abruzzo. E 
bisognerà, ancora, aspettare altri 12 mesi, per l'entrata in vigore della class 
action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Finanziaria per il 2008. 
Si prevedono, inoltre, una serie di disposizioni e atti per assicurare la 
prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei 
processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione 
del personale delle Forze Armate e di polizia alle missioni internazionali fino 
al 31 ottobre 2009, prevedendo una spesa complessiva di 510 milioni di euro.
Notifiche cartelle 
di pagamento (art. 15, co. da 3 a 5). 
Viene ridotto da 11 mesi a 9 mesi il termine a disposizione degli Agenti della 
riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento, per non incorrere nel 
rischio del diniego del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Ciò, al 
fine di realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze operative degli stessi 
agenti della riscossione e quelle degli enti creditori. Specificato che le nuove 
norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere 
dal 31 ottobre 2009.
Pagamenti più 
veloci da parte dello Stato (art. 9). 
Nell'ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, entro il 31 
dicembre 2009, misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento 
delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno 
pubblicare le disposizioni adottate sul proprio sito Internet. Il funzionario 
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La 
violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e 
amministrativa. Qualora, poi, lo stanziamento di bilancio (per ragioni 
sopravvenute) non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, 
l'amministrazione è tenuta ad adottare tutte le opportune iniziative (anche di 
tipo contabile) per evitare la formazione di debiti pregressi. Prevista una 
deroga per le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, 
compresi i policlinici universitari, gli Irccs pubblici, anche trasformati in 
fondazioni. Via XX Settembre controllerà l'adempimento di questi obblighi e 
dovrà ricevere l'ammontare esatto dei crediti per somministrazioni, forniture e 
appalti maturati dai ministeri al 31 dicembre 2008, che saranno iscritti nel 
conto dei residui passivi del bilancio dello Stato 2009. Tali crediti saranno 
liquidati nei limiti delle risorse disponibili in sede di assestamento del 
bilancio.
Pignoramenti presso terzi
(art. 15, co. 2). In materia di 
adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di 
pignoramento presso tersi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve 
esser effettuata dal terzo esecutato. Al fine di semplificare l'adempimento del 
sostituto, si stabilisce, anche, che la ritenuta è effettuata nella percentuale 
del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore delle Entrate 
dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve 
assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore 
(tipo, datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate 
al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio. Si vuole così porre 
fine alla annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei 
primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare 
gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché 
della misura in cui tale prelievo deve essere operato. Ma c'è anche una finalità 
di cassa. La novità, infatti, ha effetti positivi sul gettito in quanto evita 
che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati 
non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente a 
imposta da parte del percettore. 
Plusvalore aureo 
bancario (art. 14). La norma assoggetta 
a imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle 
valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi 
detenute nell'ambito dell'impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute 
per conto terzi. Quanto alle modalità di tassazione, si prevede espressamente 
che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile 
complessivo, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative 
addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con 
l'aliquota del 6 per cento. Si chiarisce, poi, che le novità illustrate trovano 
applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore 
del presente decreto. Per tale periodo di imposta, il versamento dell'imposta 
sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di 
imposta precedente, a titolo di acconto, deve essere effettuato entro il termine 
di scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 
relativo al periodo di imposta in corso alla entrata in vigore del provvedimento 
in esame. In alternativa il contribuente può scegliere di versare entro la 
predetta data il 50% dell'imposta e la restante quota in due rate di pari 
importo entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi 
relativo all'anno di imposta 2009. Specificato, anche, che tale imposta 
sostitutiva, da imputare a conto economico dell'esercizio e il cui pagamento 
vale ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori tassati, non è deducibile 
ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, 
la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di 
imposte sui redditi.
Premio di 
occupazione (art. 1, co. 1 a 4). In 
considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e, in via sperimentale per gli 
anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di 
formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di 
sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. L'intervento costa 20 
milioni di euro, nel 2009, e 150 milioni, nel 2010, da attingere al Fondo 
sociale per l'occupazione e la formazione. L'attuazione della disposizione sarà 
supervisionata (e attuata operativamente) dall'Economia e l'inserimento del 
lavoratore nelle attività del progetto potrà avvenire sulla base di uno 
specifico accordo tra le parti sociali da stipularsi presso il ministero del 
Lavoro, che punta a incentivare e valorizzare il capitale umano nelle imprese. 
Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello 
stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e 
retribuzione, che è a carico dell'azienda.
Rateizzazione 
pagamenti (art. 15, co. 6). In 
considerazione della crisi globale in atto e dei conseguenti riflessi negativi 
che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all'obbligo 
dell'esborso finanziario, in unica soluzione, legato all'adeguamento Iva alle 
risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l'applicabilità 
delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di 
saldo e acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto 
derivante dall'adeguamento.
Ripresa versamenti 
Abruzzo (art. 25, co. 2-3). Dovranno 
avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di 
pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Sanità 
(art. 22). Si interviene sulla 
programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. Slitta al 31 luglio 2009 
(dal 31 ottobre 2008) il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato 
e regioni (province autonome), cui è subordinato il finanziamento integrativo al 
Ssn a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati 
obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei 
costi del relativo settore. La stessa intesa dovrà, pure, confermare, per il 
2010 e 2011, le anticipazioni a titolo di premialità in favore delle regioni 
adempienti. Da segnalare, anche, lo spostamento, sempre al 31 luglio 2009, del 
termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'intervento del Welfare e 
dell'Economia, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio 
nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La disposizione 
prevede, in caso di mancata intesa entro il termine sovra citato, comunque il 
mantenimento nella misura del 7% dello standard dimensionale del disavanzo 
sanitario strutturale rispetto al finanziamento ordinario e alle entrate 
regionali, al cui raggiungimento scatta obbligatoriamente la sottoscrizione dei 
piani di rientro. Si introducono, anche, nuovi adempimenti regionali: la 
trasmissione entro il 30 settembre 2009, e comunque con cadenza annuale, di un 
provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli 
essenziali di assistenza, con indicazione della specifica fonte di finanziamento 
non a carico del Ssn e l'accertamento della qualità delle procedure 
amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti 
aziendali, previa fissazione di criteri con decreto del Welfare, sentite le 
regioni, da emanarsi entro il 31 ottobre prossimo. Da segnalare, infine, l'ististuzione, 
presso l'Economia, di un fondo di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 
2009, (alimentato da un contributo annuo fisso) a favore dell' Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù.
Scambi informativi 
(art. 15, co. 1). Per stanare eventuali 
imbroglioni, dal 1° gennaio 2010, tutte le pubbliche amministrazioni, a partire 
da quella Finanziaria, saranno tenute a fornire all'Inps tutti i dati sui 
titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e 
familiari.
Sfratti sospesi
(art. 23, co. 1). Sfratti sospesi per 
altri 6 mesi: e cioè, fino al 31 dicembre 2009.
Società pubbliche
(art. 19). Anche loro sono soggette 
alle norme che impongono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. 
Dovranno, poi, adeguare le politiche di personale alle disposizioni vigenti per 
le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri 
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per 
consulenze. Prevista, pure, che la delibera di autorizzazione all'assunzione di 
nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla 
sezione competente della Corte dei conti. Inoltre, in luogo della riduzione dei 
componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni 
pubbliche, previste dalla Finanziaria per il 2008, si prevede che l'organo di 
amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci, possa attribuire 
deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo 
componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi 
compensi.
Svalutazione 
fiscale dei crediti in sofferenza (art. 
7). Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del Tuir, il comma 3-bis, relativo 
alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per 
rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992. In 
particolare, per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi 
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno 
solare), le modifiche introdotte dispongono, l'aumento della misura percentuale 
della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su 
crediti dallo 0,30% allo 0,50% e la riduzione, da diciotto a nove, del numero di 
periodi di imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle 
svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione. Si chiarisce, poi, che 
i crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 
0, 50% sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo 
Stato, da enti pubblici da altri enti controllati direttamente o indirettamente 
dallo Stato. L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura 
deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima 
applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti 
negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è 
formata. Chiarito, poi, pure, che per il periodo di imposta in corso alla data 
di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la 
norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del decreto stesso. All'Agenzia delle entrate, infine, i 
compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle nuove norme, 
prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella 
misura massima.
Studi economici e 
sociali (art. 11). Prevista 
un'integrazione dei sistemi informativi dei ministeri dell'Economia e del 
Lavoro, allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento 
essenziale per lo svolgimento di studi mirati alla elaborazione di politiche 
economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il 
conseguimento di dati macronumerici. Ma se dovessero entrare in ballo dati 
personali, le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella 
parte eventualmente concernente tali dati personali, saranno definite, sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali.
Surrogazione mutuo
(art. 2, co. 3). Prevista, a favore dei 
clienti, un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo 
non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della 
banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di 
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. In questo 
caso, la banca cedente è, comunque, tenuta a risarcire il cliente l'1% del 
valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la 
possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso 
il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Anche in questo caso 
(come nell'ipotesi del tetto allo 0,5% del massimo scoperto) le disposizioni 
sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto di manovra estiva.
Tesoreria statale
(art. 18). Con appositi decreti (non 
regolamentari) di via XX Settembre sono fissati criteri, modi e tempi per 
l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per 
le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il 
ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di 
disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Sempre decreti dell'Economia 
potranno stabilire che tali società debbano detenere le proprie disponibilità 
finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, 
fissando, pure, l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza 
affluente su tali conti correnti, per la parte, però, non proveniente dal 
bilancio dello Stato.
Visite fiscali (art. 17, co. 23-24). Le pagano le Usl, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Torna, poi, di 4 ore la reperibilità a casa del personale pubblico malato: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.